Corte di Cassazione, Sezione IV Penale. Sentenza 29 aprile 2010 – n. 20093
La natura della confisca di cui all’art. 186 C.d.S. ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza: tale natura, tipica delle sanzioni penali, impone l’applicazione dei principi dell’ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e quello di personalità della responsabilità penale. La sanzione, dunque, può colpire solo l’autore del reato e non soggetti diversi; ne consegue che non è possibile sottoporre a sequestro il veicolo appartenente ad un ente, ancorché utilizzato dagli organi rappresentativi dello stesso.