Corte di Cassazione, Sezione I Penale. Sentenza 21 gennaio 2010 – n. 4964
Il reato di cui all’articolo 416-bis c.p. appartiene, nelle ipotesi di cui ai primi due commi anche se aggravate dalla circostanza di cui al sesto comma (ed in quelle di mera partecipazione di cui al primo comma anche se aggravate dalla circostanza di cui al quarto comma, eventualmente congiunta a quella del sesto), alla competenza del tribunale in virtù della regola residuale di cui all’articolo 6 c.p.p., secondo la quale il tribunale è competente per i reati che non siano di competenza della corte di assise (non dunque in forza dell’articolo 33-bis, comma 1, lett. c), c.p.p.). La competenza appartiene, invece, quoad poenam alla corte d’assise con riguardo all’ipotesi di cui al secondo comma, aggravata dalla circostanza di cui al quarto comma. L’attribuzione di competenza è effetto prodotto – come si è detto – dall’aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e non rileva chiedersi se il legislatore si sia oppure reso conto del prodursi di detto effetto (anche se l’assenza di una disposizione transitoria che distingua tra reati commessi prima e reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, quanto mai opportuna in casi di mutamenti della competenza per materia, sembrerebbe imporre una risposta negativa).