Corte di Cassazione, Sezione I Penale. Sentenza 21 gennaio 2010 – n. 4964 Apr03

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Corte di Cassazione, Sezione I Penale. Sentenza 21 gennaio 2010 – n. 4964

Il reato di cui all’articolo  416-bis c.p. appartiene, nelle ipotesi di cui ai primi due commi anche  se aggravate dalla circostanza di cui al sesto comma (ed in quelle di  mera partecipazione di cui al primo comma anche se aggravate dalla  circostanza di cui al quarto comma, eventualmente congiunta a quella del  sesto), alla competenza del tribunale in virtù della regola residuale  di cui all’articolo 6 c.p.p., secondo la quale il tribunale è competente  per i reati che non siano di competenza della corte di assise (non  dunque in forza dell’articolo 33-bis, comma 1, lett. c), c.p.p.). La  competenza appartiene, invece, quoad poenam alla corte d’assise con  riguardo all’ipotesi di cui al secondo comma, aggravata dalla  circostanza di cui al quarto comma. L’attribuzione di competenza è  effetto prodotto – come si è detto – dall’aggravamento dei limiti  edittali di pena operato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e non  rileva chiedersi se il legislatore si sia oppure reso conto del prodursi  di detto effetto (anche se l’assenza di una disposizione transitoria  che distingua tra reati commessi prima e reati commessi successivamente  alla data di entrata in vigore della legge, quanto mai opportuna in casi  di mutamenti della competenza per materia, sembrerebbe imporre una  risposta negativa).